Un gruppo di insegnanti di scuola materna comunale, andate in pensione, ha chiesto il ricalcolo dell'indennità premio di servizio. Le lavoratrici pretendevano che l'INPS calcolasse la prestazione sulla base degli stipendi più elevati percepiti in virtù di un accordo integrativo locale. Tale accordo applicava il contratto della scuola statale anziché quello degli enti locali. La Corte di Cassazione ha rigettato le pretese delle dipendenti. I giudici hanno stabilito che la contrattazione integrativa locale non può derogare al contratto collettivo nazionale di comparto né modificare la base di calcolo dell'indennità premio di servizio, definita tassativamente dalla legge. La liquidazione deve essere parametrata unicamente al contratto del comparto enti locali.
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