Un cliente ha citato in giudizio la sua banca sostenendo l'illegittimità di diverse clausole, con un focus sul rapporto tra commissione di massimo scoperto e usura. Il cliente riteneva che la CMS dovesse essere inclusa nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) per verificare il superamento del tasso soglia prima del 2010. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, per i rapporti antecedenti al 2010, la legge impone una separata comparazione tra interessi e soglia usura, e tra CMS e soglia CMS. Il cliente non ha fornito calcoli specifici per dimostrare il superamento della soglia secondo questo criterio, rendendo le sue lamentele generiche e non decisive. La banca ha quindi vinto la causa.
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