La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto condannato per reati ostativi (art. 4-bis Ord. pen.) che, a seguito della revoca del regime speciale del 41-bis, chiedeva di beneficiare di un regime di visite più favorevole. La Suprema Corte ha stabilito che la disciplina applicabile è quella, più restrittiva, prevista per i **colloqui detenuti 4-bis**, e non quella per i detenuti comuni. Il passaggio dal 41-bis al regime ordinario per reati ostativi non costituisce una 'regressione trattamentale' che giustifichi l'applicazione di norme pregresse più vantaggiose.
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