Una lavoratrice invalida, assunta tramite collocamento mirato, ha impugnato il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del patto di prova a causa della genericità delle mansioni indicate nel contratto individuale. Il documento rimandava genericamente a "lavori non rientranti nel ciclo produttivo" e a mansioni da specificare in seguito. La Suprema Corte ha stabilito che il patto di prova deve indicare in modo specifico e concreto i compiti affidati, soprattutto per i lavoratori disabili, per consentire una verifica oggettiva. Di conseguenza, l'azienda è stata condannata a risarcire la lavoratrice con tutte le retribuzioni dovute fino alla scadenza naturale del contratto a termine.
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