La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21482/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver accettato un patteggiamento in appello rinunciando ai motivi di gravame, ha tentato di contestare la sentenza in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che l'accordo sulla pena ha un effetto preclusivo totale, impedendo di rimettere in discussione qualsiasi aspetto coperto dalla rinuncia, anche se astrattamente rilevabile d'ufficio.
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