La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e furto con strappo. L'impugnazione si basava sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, ma la Corte ha stabilito che tale motivo costituiva un tentativo non consentito di ottenere una nuova valutazione dei fatti, anziché una censura di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, a causa dell'evidente infondatezza del ricorso inammissibile.
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