La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un ricorso relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in un caso di bancarotta fraudolenta. La sentenza ribadisce che, a seguito della riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non costituisce un presupposto sufficiente per la concessione del beneficio. Il giudice di merito è legittimato a negare lo sconto di pena laddove non rinvenga elementi positivi specifici nel comportamento dell'imputato, non sussistendo alcuna presunzione di meritevolezza.
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