Un uomo, condannato in via definitiva per furto aggravato, ricettazione ed evasione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Lamentava una pena troppo severa, sostenendo che i giudici non avessero concesso le attenuanti generiche in modo prevalente sulle aggravanti. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito un principio fondamentale: la **discrezionalità del giudice** nel valutare le circostanze e nel quantificare la pena non può essere messa in discussione in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o arbitraria. In questo caso, la decisione dei giudici di merito era ben motivata, rendendo l'impugnazione infondata.
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