La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'omessa applicazione di pene sostitutive alla detenzione. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d'appello, evidenziando che la semplice partecipazione al processo non costituisce un elemento sufficiente per ottenere uno sconto di pena. Al contrario, il pesante curriculum penale del soggetto, caratterizzato da precedenti per truffa, ricettazione ed evasione, dimostra una spiccata pericolosità sociale e una totale inaffidabilità. Di conseguenza, le sanzioni alternative non sono state ritenute idonee alla sua rieducazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »