La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. L'Imputato lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la sua condizione di indigenza e la mancanza di recidiva recente dovessero giustificare uno sconto di pena. I giudici di legittimità hanno invece confermato che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico derivante dall'assenza di elementi negativi. Al contrario, richiedono elementi positivi che giustifichino la mitigazione della pena. Nel caso specifico, le modalità professionali dello spaccio e i precedenti penali, seppur datati, hanno legittimato il diniego. Di conseguenza, L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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