Il Sottoposto, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora notturna dalle ore 20:00, è stato sorpreso fuori casa durante un controllo notturno. Per giustificare l'assenza, ha sostenuto di essere uscito per procurarsi del cibo. I giudici di merito hanno ritenuto la scusa inattendibile e lo hanno condannato, negandogli anche le circostanze attenuanti generiche a causa dei suoi numerosi precedenti penali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Sottoposto, confermando la condanna e precisando che, per negare le attenuanti generiche, il giudice può basarsi anche su un solo elemento negativo prevalente, come la personalità del reo o la serialità delle violazioni.
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