Un manifestante ha impugnato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestando il mancato riconoscimento dell'attenuante di aver agito per suggestione della folla e la mancata concessione delle attenuanti generiche. I giudici hanno accertato che l'imputato ha partecipato attivamente a un corteo non autorizzato, lanciando ripetutamente bottiglie contro le forze dell'ordine. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei gradi precedenti: la condotta attiva e reiterata dell'aggressore dimostra una scelta autonoma e consapevole, del tutto incompatibile con l'idea di un soggetto trascinato passivamente dalla massa. I giudici hanno quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il manifestante al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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