Una fondazione locatrice si è vista negare l'ammissione al passivo fallimentare per canoni non pagati, poiché il Tribunale ha operato una compensazione con un presunto controcredito della società fallita per ingiustificato arricchimento, derivante da ingenti lavori di ristrutturazione. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la compensazione fallimentare richiede che il controcredito sia certo, ovvero non contestato. Se l'esistenza del credito è controversa, la compensazione non può essere dichiarata.
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