Un paziente cita in giudizio un'azienda ospedaliera per un intervento di angioplastica eseguito in ritardo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, si pronuncia sul risarcimento del danno capacità lavorativa. Viene stabilito che la sola perizia medico-legale, che attesta una percentuale di invalidità, non è sufficiente a provare il danno patrimoniale. Il danneggiato ha l'onere di dimostrare concretamente il lavoro svolto in precedenza e la conseguente perdita economica subita. In assenza di tale prova, la richiesta di risarcimento per la perdita di reddito viene respinta.
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