Un Comune ha notificato un avviso di accertamento per il mancato pagamento del tributo comunale relativo a uno stabilimento balneare su arenile demaniale. La società concessionaria ha impugnato l'atto impositivo, sostenendo che le strutture in legno fossero precarie, amovibili e classificate al catasto in categoria F/1 come area urbana priva di rendita, quindi non soggetta al tributo. La Corte di giustizia tributaria regionale ha annullato la pretesa fiscale, ritenendo l'area del tutto inedificabile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente locale, stabilendo che per l'IM stabilimento balneare la natura precaria e amovibile dei manufatti non esclude la loro autonoma capacità economica. Il solo accatastamento fittizio in F/1 non esenta dal tributo se l'area presenta effettive potenzialità edificatorie secondo il piano regolatore.
Continua »