La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Avvocato che ha chiesto il rimborso spese legali e l'indennità di trasferta per attività svolta in una città diversa dalla sua sede, nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva negato tali rimborsi, sostenendo la mancanza di prova sull'effettivo utilizzo del veicolo personale. La Cassazione ha stabilito che l'indennità di trasferta spetta al professionista che dimostra lo spostamento dalla propria sede. Per il rimborso delle spese di viaggio, basta la prova della partecipazione alle udienze, senza necessità di documentare l'uso specifico del veicolo. La Corte ha accolto il ricorso, annullando la decisione precedente e rinviando il caso per un nuovo esame.
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