Un uomo sottoposto a misura restrittiva ha violato gli obblighi imposti, finendo a processo per il reato di evasione. La difesa ha sostenuto l'assenza di dolo, affermando che le prescrizioni del giudice fossero troppo generiche e avessero indotto il soggetto in errore. Inoltre, il difensore ha contestato la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che l'impugnazione riproduceva mere censure già ampiamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio con motivazioni corrette e immuni da vizi logici. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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