L'Imputato ha impugnato davanti alla Corte di Cassazione la sentenza emessa dalla Corte di Appello, contestando la ricostruzione della condotta penalmente rilevante e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. I Supremi Giudici hanno rilevato che il motivo sulle attenuanti riguardava una questione non proposta durante il secondo grado e, oltretutto, già riconosciuta nel primo giudizio. Hanno inoltre riscontrato che le doglianze sulla dinamica del fatto si limitavano a reiterare in modo generico le difese già respinte dai giudici territoriali con motivazione logica e corretta. Di conseguenza, il Collegio ha sancito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, condannando il ricorrente alla refusione delle spese processuali e al versamento di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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