La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imputato per associazione a delinquere e plurimi reati fine in materia di stupefacenti, respingendo l'impugnazione proposta contro la decisione di secondo grado. I giudici hanno stabilito che l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi impedisce all'imputato di far valere la prescrizione maturata successivamente. Il ricorso conteneva censure meramente assertive, prive di un reale confronto critico con le argomentazioni della sentenza di primo grado. Inoltre, l'applicazione della recidiva specifica e delle aggravanti speciali ha escluso il decorso dei termini prescrizionali per i reati fine. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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