L'Agente della Riscossione ha proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento di un'azienda per recuperare sanzioni civili dovute all'INAIL. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo prescritto il credito, sul presupposto che l'estratto di ruolo non fosse idoneo a interrompere la prescrizione senza la prova della notifica della cartella di pagamento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'esattore. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per l'ammissione al passivo fallimentare, la produzione dell'estratto di ruolo è pienamente sufficiente a dimostrare il credito previdenziale. Non è quindi necessaria la previa notifica della cartella di pagamento, in quanto la procedura concorsuale non costituisce un'espropriazione forzata diretta, rendendo superfluo il titolo esecutivo formale.
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