L'Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella di pagamento per sanzioni e interessi IVA nei confronti di una società in concordato preventivo. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'atto, ritenendo che la procedura concorsuale bloccasse la riscossione e che mancasse la motivazione sul calcolo degli interessi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la cartella di pagamento nel concordato può essere legittimamente notificata. Infatti, l'emissione della cartella non costituisce un'azione esecutiva vietata, ma un atto necessario per accertare il credito fiscale. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che l'indicazione degli interessi è valida se fa riferimento alle dichiarazioni originarie e alle norme di legge, trattandosi di un semplice calcolo matematico. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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