Un contribuente propone ricorso per revocazione contro un ente di bonifica. Successivamente, il ricorrente presenta formale rinuncia al ricorso per cassazione, regolarmente notificata alla controparte. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo. I giudici chiariscono che la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace, differenziandosi dalle regole dei gradi di merito. Inoltre, la Corte stabilisce che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione colpisce solo il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione. Le spese di giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
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