Un'azienda cliente ha citato in giudizio la propria banca, contestando la legittimità di clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla commissione di massimo scoperto. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, l'azienda ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando l'azienda. La decisione si fonda sul mancato rispetto del **principio di autosufficienza del ricorso**: l'atto era generico, non specificava in modo chiaro e completo le clausole contestate né riportava i passaggi chiave dei documenti. Di conseguenza, la Corte non ha potuto valutare il merito della questione, dando di fatto ragione alla banca per un vizio di forma dell'atto di appello.
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