La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per spaccio di stupefacenti. I ricorrenti chiedevano la riqualificazione del fatto nella fattispecie di spaccio di lieve entità. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, escludendo l'attenuante. I giudici hanno valorizzato l'organizzazione dell'attività illecita, svolta in pieno giorno con una precisa suddivisione dei ruoli all'interno di una nota piazza di spaccio. Tali elementi, uniti alla reiterazione della condotta e alla notevole capacità diffusiva sul territorio, impediscono di considerare il fatto come di minore gravità. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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