Una conducente senza patente, viaggiando a 140 km/h in pieno centro abitato, travolgeva un'autovettura che si era immessa nell'incrocio senza rispettare lo stop. La vittima riportava un gravissimo trauma cranico. L'imputata contestava la validità della querela, sostenendo che la vittima fosse incapace di intendere e volere al momento della firma a causa delle lesioni riportate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna per lesioni personali colpose. I giudici hanno stabilito che la documentazione medica non provava l'incapacità della vittima. Inoltre, la velocità folle della conducente e la mancanza di patente giustificano la responsabilità quasi esclusiva del sinistro, nonostante un concorso di colpa della vittima pari al 10% per la mancata precedenza.
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