Definizione
L'inclinazione di una persona a commettere reati, valutata dal giudice sulla base dei precedenti penali, del carattere e della condotta di vita.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 276 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 94% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 1%
- Rigettato 5%
- Inammissibile 94%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 793%
- Penale Sez. 24%
- Penale Sez. 13%
Precedenti più richiamati
- Cass. 29346/2022in 8 provvedimenti
- Cass. 33299/2016in 11 provvedimenti
- Cass. 23903/2020in 33 provvedimenti
- Cass. 24128/2021in 17 provvedimenti
- Cass. 39396/2016in 6 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un uomo sottoposto a sorveglianza speciale ha violato l'obbligo di presentarsi alla polizia per trentatré volte. I giudici di merito lo hanno condannato a un anno di reclusione per la violazione delle misure di prevenzione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto e una riduzione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha confermato che l'alto numero di infrazioni dimostra una chiara capacità a delinquere e impedisce di considerare minima l'offesa recata alla legge. Il ricorrente deve inoltre versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato, accusato di aver ricettato un ciclomotore di provenienza illecita, ha presentato ricorso per Cassazione contestando il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità. La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'attenuante speciale richiede anzitutto un valore economico esiguo del bene, requisito del tutto assente nel caso del ciclomotore, ritenuto di valore non modico. Inoltre, i giudici hanno valorizzato gli elementi soggettivi legati alla pericolosità sociale, evidenziando la presenza di molteplici precedenti penali specifici a carico del ricorrente. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e inflitto all'Imputato il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
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Un condannato in via definitiva ha richiesto al giudice dell'esecuzione una riduzione di pena. L'istanza invocava l'istituto previsto per l'estensione dell'impugnazione a vantaggio dei concorrenti nel reato. Alcuni coimputati avevano infatti ottenuto uno sconto sanzionatorio in appello concordato grazie a una piena confessione. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta. La Suprema Corte ha confermato il rigetto del ricorso. Il beneficio riconosciuto agli altri colpevoli scaturiva esclusivamente dalla condotta personale e processuale di questi ultimi. I comportamenti collaborativi e le ammissioni di colpa rappresentano requisiti strettamente soggettivi. Tali fattori non hanno natura oggettiva comune e non possono estendersi automaticamente a chi ha scelto di non collaborare.
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L'Imputato, trovato in possesso di una quantità consistente di cocaina e di strumenti per pesatura e dosaggio, ha impugnato la condanna lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il rifiuto della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva che la giovane età e lo stato di incensurato imponessero un trattamento punitivo attenuato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'assenza di precedenti penali non basta a ottenere le circostanze attenuanti generiche se le modalità concrete del fatto palesano una spiccata capacità a delinquere. La disponibilità di materiale da taglio e bilancini esclude un pronostico positivo di recupero. L'Imputato perde definitivamente la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese legali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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L'Imputato ha impugnato la sentenza di condanna lamentando il diniego della sospensione condizionale della pena. La sua difesa denunciava una disparità di trattamento rispetto a una coimputata, alla quale i giudici avevano invece concesso il beneficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice di merito non deve analizzare obbligatoriamente tutti i criteri dell'articolo 133 del codice penale, ma può limitarsi a valorizzare quelli prevalenti. Nel caso specifico, la vicinanza dell'uomo ad ambienti criminali e il concreto rischio di reiterazione del reato giustificano ampiamente il diniego della sospensione condizionale della pena. Inoltre, le differenti posizioni e le distinte imputazioni escludono qualsiasi contraddizione rispetto alla decisione assunta per la coimputata.
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L'Imputato ha subito una condanna per molteplici reati, tra cui tentata truffa, falso documentale e ricettazione. Il soggetto ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. I giudici di merito avevano negato il beneficio a causa dei precedenti penali e della concreta gravità dei fatti commessi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La valutazione sulle circostanze attenuanti spetta al giudice di merito e non è riesaminabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. L'Imputato ha perso definitivamente il ricorso ed è stato condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
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Un uomo ha commesso un furto aggravato, sottraendo un'automobile e una pistola trovata all'interno dell'abitacolo. Le forze dell'ordine lo hanno fermato subito dopo il fatto mentre guidava il veicolo rubato. In sede di giudizio, la difesa ha richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la parziale ammissione dei fatti e sostenendo l'insufficienza dei precedenti penali per negare lo sconto di pena. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta e ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e che la gravità della condotta, unita ai precedenti del colpevole, giustifica pienamente il diniego dello sconto penale. Il ricorrente ha subito la condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un cittadino condannato per spaccio di lieve entità ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata riduzione della pena per la cessione di un ovulo di cocaina da 0,8 grammi. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della sentenza di secondo grado, la quale aveva fissato una sanzione vicina al minimo edittale pur considerando la gravità del fatto. A pesare sulla decisione sono stati i precedenti penali dell'imputato per condotte analoghe, che ne hanno evidenziato la persistente capacità a delinquere. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese del processo e a versare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di furto aggravato. L'imputato contestava la decisione dei giudici di secondo grado lamentando presunti vizi nella determinazione della pena. La Suprema Corte ha evidenziato che la sentenza precedente aveva già motivato in modo logico e coerente il calcolo sanzionatorio, valorizzando negativamente i precedenti penali specifici del reo e quantificando la sanzione ampiamente al di sotto della media edittale. I giudici di legittimità hanno ribadito che la graduazione della sanzione costituisce un potere discrezionale riservato al giudice di merito. Di conseguenza, l'imputato ha subito la conferma definitiva della condanna e il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione e diciotto mila euro di multa a carico di un soggetto accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'imputato aveva proposto ricorso lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo di aver confessato durante il processo e di aver agito per una ricaduta personale nella tossicodipendenza. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione della Corte d'Appello è stata ritenuta corretta e priva di vizi logici: la confessione tardiva resa dopo un arresto in flagranza e la presenza di numerosi precedenti penali ostacolano la concessione dei benefici di pena. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un uomo condannato in appello ha presentato ricorso per Cassazione contestando il diniego delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva. L'imputato lamentava un difetto di motivazione nella decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La difesa ha infatti riproposto censure di merito già adeguatamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici territoriali hanno motivato in modo logico e coerente il rigetto basandosi sui molteplici precedenti penali dell'interessato, anche specifici, che dimostrano una marcata capacità a delinquere. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna, imponendo al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria pari a tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Tre individui hanno subito la condanna per concorso in rapina aggravata dopo essere stati arrestati in flagranza. Gli imputati hanno presentato ricorso per ottenere le circostanze attenuanti generiche per rapina, valorizzando le ammissioni di colpa rese dopo l'arresto. I giudici di merito hanno negato il beneficio a causa della modalità allarmante del colpo, della gravità del fatto e dei precedenti penali di uno dei complici. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la confessione tardiva successiva alla cattura non impone lo sconto di pena e che la valutazione del giudice di merito resta insindacabile se adeguatamente motivata. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna al pagamento delle spese.
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Un cittadino straniero ha fatto ritorno sul territorio italiano a soli tre mesi dalla sua espulsione, violando il divieto di reingresso. I giudici di merito hanno inflitto una condanna penale superiore al minimo di legge, considerando la gravità della condotta e i precedenti penali specifici. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione contestando il calcolo sanzionatorio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la dosimetria della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito. La motivazione della condanna risulta solida poiché valorizza l'intenzione evidente di violare la legge e la pericolosità sociale del soggetto.
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Due imputati hanno partecipato a un brutale agguato mortale legato a dinamiche di criminalità organizzata, commesso davanti al figlio piccolo della vittima. Dopo l'acquisizione di prove schiaccianti, entrambi hanno confessato la propria partecipazione al delitto, chiedendo uno sconto di pena tramite il riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di merito hanno negato il beneficio e inflitto trent'anni di reclusione per omicidio premeditato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando inammissibili i ricorsi. La Suprema Corte ha chiarito che il diniego delle attenuanti generiche per confessione è pienamente legittimo quando l'ammissione dei fatti non deriva da un reale pentimento, ma rappresenta un mero calcolo difensivo a fronte di un quadro probatorio già compromesso.
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Un uomo ha impugnato la condanna per cessione di stupefacenti contestando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la pluralità e la reiterazione delle condotte di spaccio escludono la presenza di un'offesa minima al bene giuridico protetto. I precedenti penali dell'imputato e le concrete modalità della condotta evidenziano una spiccata capacità a delinquere. Questi elementi giustificano ampiamente il rigetto della sospensione della pena. Il ricorrente deve pagare le spese legali e versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione in merito alla propria responsabilità e all'applicazione della recidiva reiterata. I giudici di legittimità hanno respinto le doglianze. Il ricorso è risultato privo di argomentazioni concrete sul proscioglimento immediato e ha meramente riproposto contestazioni già valutate dai giudici d'appello. La Corte territoriale aveva ampiamente e logicamente motivato l'aumento di pena fondandosi sui molteplici precedenti penali dell'imputato, sulla gravità delle condanne e sulla loro diffusione nel tempo. Tali elementi dimostrano una spiccata capacità a delinquere e una persistente pericolosità sociale. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'imputato alle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato è stato condannato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di un'autovettura su cui aveva apposto le targhe di un altro veicolo per ostacolarne i controlli. Il difensore dell'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante per la ricettazione di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per applicare la ricettazione di lieve entità, non è sufficiente considerare il valore economico del bene ricettato. Bisogna valutare complessivamente la condotta e la capacità a delinquere del soggetto, desumibile nei fatti specifici dai numerosi precedenti penali e dalle manovre per occultare la provenienza illecita. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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L'Imputato, in concorso con altre due persone, ha commesso un grave furto in abitazione dopo aver forzato il portoncino d'ingresso e sottratto gioielli e denaro contante per un valore complessivo di 40.000 euro. I giudici di merito lo hanno condannato a quattro anni di reclusione e 500 euro di multa. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il tribunale avesse negato le circostanze attenuanti generiche e aumentato la sanzione menzionando erroneamente la recidiva, pur essendo l'uomo incensurato al momento del fatto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso: il mero status di incensurato non garantisce sconti di pena e la sanzione inflitta risulta proporzionata alla notevole gravità del reato e all'elevata capacità a delinquere dimostrata.
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Un Lavoratore, condannato per ricettazione, ha presentato ricorso per ottenere le attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno negato le attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali del Lavoratore e l'assenza di un ripensamento critico sulla sua condotta. La decisione sottolinea come la valutazione della capacità a delinquere sia cruciale per la concessione di sconti di pena, confermando la condanna e l'obbligo di pagare le spese processuali.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava il mancato riconoscimento delle **circostanze generiche**. L'uomo era stato condannato per attività di spaccio di droga. I giudici di appello avevano negato le attenuanti, evidenziando numerosi contatti con altri soggetti, il possesso di denaro e sostanze da taglio. Questi elementi indicavano una protratta attività illecita. La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse individuato carenze logiche nella motivazione della sentenza di appello. L'imputato deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
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