Un proprietario immobiliare si oppone al pagamento dei canoni accesso stradale all'ente gestore, sostenendo la competenza del Comune. La Cassazione rigetta il ricorso, chiarendo che le norme invocate erano state implicitamente abrogate e non sono state fatte rivivere da normative successive. Il diritto alla riscossione spetta quindi all'ente gestore della strada statale.
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