Una società ha impugnato un avviso di accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) per il 2014, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto applicare il più vantaggioso canone sostitutivo pubblicità (CIMP). La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, in assenza di uno specifico regolamento comunale che istituisca formalmente il CIMP, il regime precedente dell'ICP rimane pienamente in vigore e può essere cumulato con i canoni per l'occupazione del suolo pubblico. La semplice approvazione di un Piano Generale degli Impianti non è sufficiente per attivare il nuovo regime.
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