Un imprenditore ha impugnato la condanna penale per lo scarico di acque reflue industriali non autorizzato oltre i limiti di legge. La difesa sosteneva l'assenza di uno sversamento in atto al momento del controllo, ipotizzando una contaminazione da pioggia o da altre aziende limitrofe. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato sussiste anche se il flusso non è continuo o istantaneo, purché esista una condotta stabile di collettamento. Gli accertamenti tecnici hanno confermato l'esclusiva pertinenza dei pozzetti all'azienda dell'imputato e l'incompatibilità delle sostanze con acque meteoriche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione verso la Cassa delle Ammende.
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