Un ex dipendente pubblico ha richiesto il ricalcolo dell'indennità di fine servizio erogata dal Fondo di previdenza del proprio Ministero. Il lavoratore pretendeva di conteggiare per intero sia i periodi svolti con orario a tempo parziale, sia gli anni di congedo straordinario per dottorato di ricerca. L'amministrazione statale ha respinto la richiesta, riducendo proporzionalmente il trattamento in base alle ore effettivamente lavorate ed escludendo il periodo di studio per dimissioni anticipate. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione ministeriale, stabilendo che il calcolo indennità di buonuscita segue la natura di retribuzione differita e deve rispecchiare il servizio realmente prestato.
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