Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un detenuto straniero. La decisione si fonda sull'incertezza della sua identità anagrafica, in quanto l'uomo era stato identificato solo tramite fotosegnalamento e non possedeva documenti d'identità validi. Il difensore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'inoltro dell'istanza tramite la direzione del carcere garantisse l'identità del richiedente. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l'identificazione fisica tramite impronte digitali non equivale alla certezza dell'identità anagrafica. Quest'ultima è indispensabile per consentire all'amministrazione finanziaria di verificare i requisiti di reddito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese.
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