Una società importatrice ha ricevuto un avviso di accertamento per il pagamento di dazi antidumping su una partita di accendini. La merce, dichiarata proveniente da Singapore, era in realtà di origine cinese, come scoperto da un'indagine dell'OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode). La società si è difesa sostenendo di aver agito in buona fede. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia delle Dogane, stabilendo due principi chiave: il rapporto dell'OLAF è una prova sufficiente per accertare la diversa origine della merce e la semplice buona fede dell'importatore non basta per evitare il pagamento dei dazi. È necessario dimostrare un errore attivo e non riconoscibile da parte delle autorità doganali.
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