La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6584/2024, ha stabilito i principi per la deducibilità dei costi infragruppo e la prova di esportazione. Per i costi infragruppo, non basta un accordo formale, ma è necessario dimostrare l'effettiva utilità del servizio per la società ricevente ("benefit test") attraverso una documentazione completa. Per le esportazioni, in assenza del documento doganale standard, la prova può essere fornita con altri mezzi certi e incontrovertibili, come un manifesto di carico vidimato dalla dogana di uscita.
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