Un cliente versa un assegno bancario da ottantamila euro presso il proprio istituto di credito per incassarlo. Durante la spedizione verso la banca trattaria, il titolo viene smarrito, contraffatto e pagato a un malfattore. In un primo processo, il cliente ottiene la condanna della propria banca per negligenza nella custodia e mancato avviso dello smarrimento. Dopo aver risarcito il cliente, la banca negoziatrice promuove una azione di rivalsa tra banche contro l'istituto trattario per aver pagato con colpa un assegno palesemente falsificato. I giudici d'appello dichiarano inammissibile la richiesta, ritenendola preclusa dal precedente giudicato. La Corte di Cassazione ribalta la decisione: la prima sentenza riguardava il rapporto interno col cliente e non impedisce di agire separatamente contro l'istituto che ha pagato illegittimamente il titolo contraffatto.
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