Due comproprietari di locali commerciali citano in giudizio gli altri condòmini per accertare la natura comune del resede antistante il fabbricato. Due condòmini sostenevano di aver acquistato quote private esclusive dell'area tramite successivi rogiti notarili, sbarrando il passaggio con transenne e auto parcheggiate. Dopo il rigetto della domanda in primo grado, la Corte di Appello ribalta completamente la decisione. I giudici chiariscono che l'area esterna aperta funge da cortile a servizio del complesso. Opera quindi la presunzione di condominialità sancita dalla legge, poiché l'originario atto di divisione del palazzo destinava tale spazio all'uso proporzionale di tutte le unità. I titoli privati successivi sono inefficaci. I due residenti devono sgomberare gli ostacoli, restituire le somme incassate in primo grado e pagare le spese di lite a favore degli appellanti vittoriosi.
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