L'amministrazione finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a una società di scommesse con sede all'estero e priva di concessione italiana, insieme al titolare di una ricevitoria affiliata, richiedendo il tributo evaso e le sanzioni per l'anno 2014. I giudici di secondo grado avevano confermato il tributo ma annullato le sanzioni pecuniarie, invocando l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione e rigettato le tesi della società. I giudici supremi hanno chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse, ogni dubbio interpretativo sulla qualifica di debitore dell'operatore estero è cessato alla fine del 2010 con un apposito chiarimento legislativo. Pertanto, per le annualità successive come il 2014, le sanzioni amministrative sono pienamente dovute e l'operatore non può invocare alcuna scusa di oscurità della legge.
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