Un correntista cita in giudizio un istituto di credito, il direttore dell'agenzia e la propria coniuge, delegata a operare sul conto, chiedendo la restituzione di somme relative a un contratto di mutuo e a quattro assegni. L'uomo propone querela di falso contestando le firme di girata e sostenendo di non conoscere il contenuto del finanziamento. I giudici di merito respingono la domanda: l'attore non fornisce prove della falsità e i fondi risultano accreditati sul conto corrente su cui la moglie operava legittimamente, oltre a essere menzionati in atti notarili successivi firmati dall'uomo. La Corte di Cassazione rigetta definitivamente il ricorso del correntista, confermando che l'onere probatorio incombe integralmente su chi contesta l'autenticità dei titoli e condannando il ricorrente alle spese processuali.
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