Un dirigente pubblico, licenziato per giusta causa, vede il suo licenziamento confermato da una sentenza civile definitiva. Anni dopo, viene assolto in sede penale per gli stessi fatti. Il lavoratore chiede quindi la riapertura del procedimento disciplinare per ottenere la reintegrazione. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito che la sentenza civile definitiva non può essere messa in discussione dalla successiva assoluzione penale, a causa del principio di autonomia tra i due procedimenti. La riapertura del procedimento disciplinare obbliga solo a una nuova valutazione, non a un annullamento automatico del licenziamento. Anche il ritardo dell'azienda nel riaprire la pratica è stato giudicato irrilevante.
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