Un indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, lamentando che il GIP avesse copiato e incollato la richiesta del Pubblico Ministero senza effettuare un'autonoma valutazione del GIP. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la tecnica del copia e incolla è legittima se il giudice evidenzia graficamente le proprie considerazioni e illustra in modo chiaro e sintetico i motivi della decisione. Inoltre, per i reati associativi gravi, opera una presunzione di pericolosità che non può essere superata dal semplice decorso del tempo. L'indagato resta quindi in carcere.
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