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autodeterminazione

Il principio di autodeterminazione dei popoli sancisce l’obbligo, in capo alla comunità degli stati, a consentire che un popolo sottoposto a dominazione straniera (colonizzazione o occupazione straniera con la forza), o facente parte di uno stato che pratica l’apartheid, possa determinare il proprio destino in uno dei seguenti modi: ottenere l’indipendenza, associarsi o integrarsi a un altro stato già in essere, o, comunque, a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico (c.d.: «autodeterminazione esterna»). Non esiste alcun diritto all’autodeterminazione in capo a un popolo: quest’ultimo, infatti, non è titolare di un diritto ad autodeterminare il proprio destino ma è solo il materiale beneficiario di tale principio di diritto internazionale, i cui effetti, invece, si ripercuotono solo ai rapporti tra stati: questi, se ne ricorrono le anzidette condizioni, sono tenuti ad acconsentire all’autodeterminazione. Il principio non è applicabile ai paesi sottoposti a occupazione straniera prima della fine della seconda guerra mondiale (irretroattività), a meno che non si tratti di paesi coloniali. Tale principio costituisce una norma di diritto internazionale generale, cioè una norma che produce effetti giuridici (diritti e obblighi) per tutta la Comunità degli Stati. Inoltre, questo principio è anche una norma di ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale. Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione viene ratificato da leggi interne, per esempio, in Italia, la L. n. 881/1977, e vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975). Non esiste, invece (inizi del XXI secolo), alcuna norma consuetudinaria di diritto internazionale che sancisca obblighi per la comunità degli stati ad acconsentire alla cosiddetta «autodeterminazione interna», quale potrebbe essere il caso di una secessione di una porzione di uno stato (salvo, forse, il caso prospettato dalla sentenza 20.8.1998 della Corte suprema del Canada sulle pretese di secessione della provincia canadese del Québec, in cui a un popolo sia impedita la partecipazione allo stato): in base allo stesso principio, non vi è alcuna norma consuetudinaria per imporre a uno stato l’adozione di un regime democratico, né esiste l’obbligo della comunità internazionale di proteggere governi affermatisi a seguito di libere elezioni.

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