Una cittadina condannata per abusi edilizi ha chiesto la cancellazione del provvedimento di ripristino dei luoghi. La donna ha sostenuto che il manufatto abusivo apparteneva ormai al Comune per acquisizione gratuita, ritenendo impossibile intervenire su un bene pubblico. La Procura ha notificato l'ingiunzione e i giudici territoriali hanno rigettato l'istanza. La Corte di Cassazione ha confermato che l'acquisizione pubblica non fa decadere l'ordine di demolizione. Il responsabile perde ogni diritto sul bene, ma conserva l'obbligo di ripristino. L'interessato può chiedere la revoca del provvedimento solo se intende abbattere l'opera a proprie spese. Mancando la reale volontà di demolire spontaneamente la costruzione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente alle spese processuali.
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