La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11026/2024, ha stabilito che l'atto di contestazione sanzioni è legittimo anche se emesso separatamente dall'avviso di accertamento. L'ordinanza chiarisce che il contribuente deve impugnare tempestivamente tale atto per far valere eventuali vizi. In caso contrario, la successiva cartella di pagamento non potrà essere annullata per difetti dell'atto presupposto, ormai divenuto definitivo.
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