Una fondazione bancaria ha richiesto il rimborso dell'IRPEG, sostenendo di avere diritto all'aliquota agevolata per enti non-profit. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33105/2023, ha annullato la decisione favorevole alla fondazione, ribadendo che l'ente ha l'onere della prova di dimostrare che la sua attività istituzionale sia "prevalente" o "esclusiva" rispetto a quella economica di gestione della partecipazione bancaria. La Corte ha ritenuto insufficiente la mera elencazione delle erogazioni, richiedendo un'analisi comparativa concreta che il giudice di merito non aveva effettuato.
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