La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di ricettazione di un telefono cellulare, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla difesa. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'Art. 131 bis c.p. La Suprema Corte ha stabilito che tale istanza non può essere presentata per la prima volta in sede di legittimità se la parte ha avuto la possibilità di dedurla durante il giudizio di appello. Poiché la giurisprudenza costituzionale favorevole era già nota prima della conclusione del secondo grado, l'omissione difensiva preclude l'esame del motivo in Cassazione.
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