La Corte di Cassazione dichiara un ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, dopo la recente riforma, l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen. La doglianza relativa alla mancata applicazione delle attenuanti generiche non rientra tra questi, comportando l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
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