Un imputato, condannato per tentato furto aggravato, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che la valutazione del giudice di merito sulle attenuanti, se logicamente motivata e priva di vizi di legge, non è sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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