La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato sosteneva che, essendogli state concesse le attenuanti generiche, dovesse essere applicata anche la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ribadito che i due istituti hanno presupposti diversi: le attenuanti generiche si basano su profili soggettivi, mentre la particolare tenuità del fatto si valuta su parametri oggettivi. La condotta dell'imputato, caratterizzata da una fuga in auto pericolosa e dal tamponamento di un altro veicolo, è stata ritenuta non meritevole del beneficio.
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