La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo un patteggiamento per reati di droga, contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è limitato a questioni di illegalità della pena e non può vertere su aspetti discrezionali del giudice, rendendo il ricorso patteggiamento inammissibile.
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