Un soggetto condannato per reati di droga ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che le attenuanti generiche avrebbero dovuto prevalere sulla sua contestata recidiva. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione di merito. I giudici hanno motivato che i numerosi precedenti specifici e reiterati dell'imputato dimostravano una spiccata capacità a delinquere, giustificando la non prevalenza delle attenuanti. La decisione ribadisce l'ampia discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento delle circostanze, sindacabile solo per manifesta illogicità.
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