Un uomo, condannato per il reato di ricettazione per il possesso di sette motori con telai contraffatti, ha presentato ricorso in Cassazione. L'imputato lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il numero elevato di beni (sette motori), la contraffazione professionale dei telai e i numerosi precedenti penali dell'uomo impediscono di considerare il fatto di lieve entità. Per concedere questa attenuante, infatti, occorre valutare globalmente sia il valore economico del bene sia la condotta e la personalità del colpevole. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro.
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